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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“SOCIETA’ ITALIANA LABORATORI PEDOLOGICI E AGROCHIMICI”

( S.I.L.P.A.)

ARTICOLO l

Denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione Scientifica denominata “Società Italiana Laboratori Pedologici e Agrochimici” (S.I.L.P.A.) con sede a Ravenna presso ARPAE Sezione Provinciale Via Alberoni, 17.
L’associazione non ha scopi di lucro.
La durata dell’Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

Scopi sociali

Gli scopi dell’associazione sono:
a) promuovere e diffondere in Italia le conoscenze relative al settore agrochimico e pedologico;
b) facilitare lo scambio di informazioni ed esperienze e promuovere la discussione sugli argomenti inerenti la ricerca e l’organizzazione di servizi nel settore agrochimico e pedologico;
c) rendere confrontabili i dati ottenuti nelle diverse realtà territoriali , attraverso l’organizzazione di circuiti interlaboratorio, la standardizzazione delle metodiche e lo studio delle relative correlazioni;
d) eseguire programmi comuni di ricerca e sperimentazione al fine Ò ottimizzare le conoscenze acquisite da ciascun associato e razionalizzare la spesa;
e) organizzare riunioni scientifiche a livello nazionale ed internazionale;
f) stabilire rapporti di collaborazione con altre società scientifiche nazionali;
g) collaborare con le società scientifiche di altre Nazioni e con gli organismi internazionali che svolgono attività nel settore agrochimico e pedologico o di altri settori affini;
h) collaborare con gli enti locali e/o organismi statali per l’elaborazione delle politiche di settore.
i) collaborare con gli enti locali e con gli organismi statali nazionali per l’elaborazione delle politiche di settore;
Per raggiungere questi scopi l’Associazione si avvarrà di tutti quei mezzi che gli organi sociali riterranno opportuni.

ARTICOLO 3

I Soci

I Soci All’Associazione possono aderire quanti lo desiderano a condizione che accettino e condividano gli scopi dell’Associazione.
Sono soci le persone fisiche/giuridiche, associazioni, organizzazioni o enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e che abbiano versato la quota associativa annualmente stabilita dall’assemblea.
Sono equiparati agli ordinari anche i soci onorari di cui all’Art.9 Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita dei propri associati; in caso di particolare necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ARTICOLO 4

Obblighi dei soci

I soci hanno diritto:
1) ad essere informati di tutte quelle attività ed iniziative svolte dall’Associazione;
2) di partecipare alle assemblee con diritto di voto;
3) a recedere dall’iscrizione all’Associazione stessa
4) ad accedere alle cariche associative;
5) a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall’Associazione ed a frequentare i locali dell’associazione stessa.

I soci hanno il dovere:
1) di rispettare e far rispettare le norme del presente statuto, eventuali regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate;
2) di versare le quote sociali nell’ammontare stabilito;
3) garantire le prestazioni concordate. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’associazione; I soci recessi o esclusi non hanno diritto alla restituzione della quota associativa versata. Le quote sono intrasmissibili anche in caso di morte e non rivalutabili.

ARTICOLO 5

Criteri di ammissione dei soci

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di richiesta formale sottoscritta dall’interessato
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 120 giorni dal loro ricevimento.
In caso di diniego il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicarne le motivazioni.
La qualità si socio si perde per:
l) recesso
2) morosità
3) indegnità accertata dal Consiglio Direttivo
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento che contiene le motivazioni e le modalità di replica

ARTICOLO 6

Organi dell’associazione

Organi dell ‘Associazione Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea Generale;
il Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
Ai componenti dei suddetti organi non è dovuto alcun compenso per l’attività prestata.

ARTICOLO 7

Assemblea degli aderenti

L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa;
Essa è presieduta dal Presidente che la convoca in via ordinaria almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno 1/10 degli aderenti.
La convocazione può essere fatta mediante lettera raccomandata, mediante convocazione consegnata a brevi manu o anche per il tramite di ausili telematici almeno otto giorni prima.
Deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché e i punti all’ordine del giorno .
La seconda convocazione può avvenire nello stesso giorno della prima.
Esso delibera
-sulla relazione annuale del Presidente dell’Associazione;
-sul bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione;
-sull’ elezione del Presidente dell’Associazione e degli organi direttivi ed amministrativi;
-sull’ammontare della quota associativa;
-sulla nomina dei nuovi soci onorari proposti del Consiglio Direttivo;
-su proposte e argomenti vari indicati nell’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria delibera:
-sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
-sullo scioglimento dell’associazione.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresenta almeno la metà più uno degli aderenti e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, fatta eccezione per:
– la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti
– la deliberazione riguardante le modifiche statutarie che dovrà essere adottata con la presenza del 2/3 degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni aderente all’associazione ha diritto ad un voto, esercitatile anche mediante delega apposta in calce alla convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione.
Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque a sette membri eletti dall’Assemblea Generale
Il Consiglio Direttivo è eletto ogni cinque anni ed ogni membro uscente è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 60 giorni dopo l’elezione ed elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio direttivo può nominare una persoina esterna a seguire la segreteria e gestire la funzione di Tesoriere
Per le successive riunioni il Consiglio Direttivo è convocato con almeno quindici giorni di preavviso dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta al Presidente di almeno due membri del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo non può deliberare se non sono presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il membro del Direttivo che non partecipa senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso decade automaticamente dalla carica.
In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo (per dimissioni, impedimento o qualsiasi altro motivo) subentra come membro il socio che nell’ultima tornata elettorale ha ottenuto il maggior numero dei voti tra i non eletti.

ARTICOLO 9

Compiti del Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti l’Associazione ed in particolare:
a) sviluppa l’attività dell’Associazione, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini dell’Associazione;
b) amministra i beni dell’Associazione ed autorizza le spese;
c) promuove ed organizza le riunioni scientifiche;
d) propone nominativi dei soci quando sia previsto un rappresentante dell’Associazione presso Organismi nazionali od esteri
e) redige la relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione ed il bilancio;
f) propone all’Assemblea il programma scientifico ed economico di attività dell’Associazione per l’anno successivo;
g) accoglie le nuove adesioni;
h) propone all’Assemblea la nomina dei soci onorari indicandone le motivazioni;
i) propone all’Assemblea l’importo della quota annuale di associazione;
l) delibera all’assemblea l’esclusione dei soci secondo quanto previsto all’art. 5 morosità.

ARTICOLO 10

Il Presidente

Il  Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e decade ad ogni rinnovo (5anni) del Consiglio e può essere immediatamente rieletto.
Il Presidente rappresenta l’Associazione, dispone della firma dell’Associazione, convoca almeno due volte all’anno il Consiglio Direttivo e lo presiede; presiede l’Assemblea Generale; promuove l’attuazione delle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e, previa consultazione dei membri del Consiglio Direttivo e salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, decide dei provvedimenti urgenti.
Il Presidente può delegare un membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo per singoli atti.

ARTICOLO 11

Il Segretario tesoriere

Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri (o secondo quanto previsto all’art. 8) ad ogni rinnovo del Consiglio e può essere rieletto.
Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività dell’Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, provvede a redigere i verbali dell’Assemblea Generale, tiene la corrispondenza ordinaria con i soci.
Il Segretario-Tesoriere è il consegnatario dei beni dell’Associazione e dell’Archivio dei documenti contabili, tiene l’elenco aggiornato dei Soci , provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.
Il Segretario-Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, prepara il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da uno a tre membri eletti tra i soci dall’Assemblea generale; i membri del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità degli atti amministrativi dell’Associazione, esprime parere sul bilancio preventivo preparato dal Segretario-Tesoriere e sul rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

Finanziamento dell ‘attività

L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:
– con le quote pagate dai soci;
– con i contributi dei soci sostenitori;
– con le rendite del patrimonio;
– con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento destinato ali’ attività;
– con i contributi di Enti, Organizzazioni, Aziende, sia pubblici che privati.

Il Fondo Patrimoniale è costituito da:
– i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
– eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
– eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 14

Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci.
Le proposte di tali modifiche devono essere trasmesse per iscritto a ciascun socio assieme alla convocazione dell’Assemblea Generale o assieme alla richiesta di referendum.
Le modifiche devono essere approvate dall’ Assemblea Generale sei soci oppure per referendum con almeno due terzi di voti favorevoli rispetto al numero complessivo dei soci aventi diritto al voto.
Nel caso in cui la delibera non possa aver luogo per insufficienza del numero delle persone o delle risposte, il Consiglio Direttivo indice – entro trenta giorni -un’altra Assemblea Straordinaria di seconda convocazione la quale può deliberare sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 15

Regolamento di attuazione

Un regolamento per l’attuazione delle norme del presente Statuto può essere elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci. Il Regolamento può essere modificato dall’ Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci.

ARTICOLO 16

Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione può essere sciolta dall’ Assemblea Generale con voto favorevole dei tre quarti dei soci.
A seguito dello scioglimento dell’associazione l’assemblea nomina un liquidatore del patrimonio residuo, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 4 comma 190 della Legge 23/12/1996 n° 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge va devoluto ad analoga associazione con gli stessi fini.

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Organi dell’associazione : Assemblea Generale – Consiglio direttivo – Revisore dei conti